International Karate Federation
Provvedimento Disciplinare
Sentenza della Commissione Disciplinare Sportiva I.K.F. ( International Karate Federation )
_________Protocollo nr.14/04 dell’anno 2004 – 26 -05
Oggetto: Difesa Titolo Mondiale karate Olympico
Sentenza del Giudice Sportivo relativo al match tra Roberto Masili -ITA/Michal Sebesta -SLK del 27 marzo 2004.
Visto l'esposto presentato dell’atleta Masili Roberto con riferimento agli articoli:
Articolo 4 - lettera A -B -C -D , dei regolamenti I.K.F. Arbitri e Giudici.
Visto i doveri, come da regolamento I.K.F., del Notaio di Gara.
Visto il verbale, come da regolamento I.K.F., del Notaio di gara.
La commissione disciplinare guidata dal Giudice sportivo Dott. Roberto Devita ha preso in esame l'esposto dell’Atleta Masili Roberto alla difesa del titolo mondiale dei -60kg. tra Masili Roberto (ITA) e Michal Sebesta (SLK) svoltosi a Carbonia (CA) il 27 marzo 2004.
Visto il verbale del Commissario di gara dove dichiara l’abbandono per intervento medico al secondo round dell’atleta Masili Roberto.
Visto l'articolo 5 - Doveri del Commissario di Gara lettera A -B del regolamento Arbitri.
Visto l'articolo 6 - Doveri è obblighi del direttore di gara.
Visto l'articolo 5 - Del regolamento Atleti del karate Olympico.
Visto il verbale del medico di gara.
Visto le video immagini del match.
Visto il verbale del medico di gara dove si dichiara la necessità di abbandonare la competizione dell'Atleta Masili Roberto a causa di un grave trauma con versamento di liquido al ginocchio sinistro e la tumefazione all'occhio destro che per questo il medico di gara ne consigliava il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti .
La Commissione disciplinare ha deciso di prendere in esame l'esposto presentato dall'atleta Masili Roberto.
Dopo due riunioni la Commissione Disciplinare guidata dal Giudice Sportivo Dottor Roberto Devita sentenzia nei confronti dell'Atleta Michal Sebesta (SLK) e del Direttore di gara come segue:
a- Squalifica permanente dalla I.K.F. l’atleta Michal Sebesta.
b- Squalifica permanente dalla I.K.F. il direttore di gara del match.
Per quanto è accaduto si conferma il Match NULLO e non ANNULLATO per grave vizio che ne inficia la validità
a- Il titolo Mondiale sia da ritenersi di diritto dal titolare in carica Masili Roberto, in caso di rinuncia di questo, resti vacante.
a- La borsa anticipata venga restituita alla I.K.F. è rimessa in palio assieme al titolo o altro uso che la I.K.F. voglia farne.
Motivazioni della sentenza:
a)- Si evidenzia chiaramente che la conduzione del Direttore di gara non è conforme al rispetto dei regolamenti emanati della I.K.F.
b)- al Direttore di gara si condanno per non avere rispettato le norme per la proclamazione dell'atleta vincente.
c)- al Direttore di gara si condanna per avere ignorato i continui attacchi violenti senza nessun controllo al viso ed ai legamenti digli arti inferiori.
I componenti che hanno subito il provvedimento disciplinare potranno fare ricorso in appello entro 30 gg. dalla data di ricevimento del provvedimento disciplinare .
L’esame del ricorso verrà esaminato dal Giudice sportivo nella prima riunione della Commissione Sportivo.
Provvedimento di Sentenza sportiva tenutasi a Cagliari 27 Maggio 2004 dal Giudice sportivo Dott. Roberto Devita.