International Karate Federation
STATUTO
INDICE
Art. 1 - costituzione e scopi
Art. 2 - dei soci
Art. 3 - delle adesioni
Art. 4 - cessata adesione
Art. 5 - elezioni dei coordinatori
Art. 6 - delle responsabilità
Art. 7 - del sostegno
Art. 8 - delle modifiche
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Art.1 - COSTITUZIONI
E' Costituita la federazione I.K.F. ( International Karate Federation ) essa assume la figura di associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro.
Registrata in Italia presso l'Agenzia delle Entrate.
GLI SCOPI DELLA I.K.F. SONO:
* Promozione del karate olimpico e sportivo
* Studio e promozione del karate tradizionale
* Collaborazione con altre organizzazioni simili
l'organizzazione delle competizioni Sportive potranno essere a livello Regionale-
Nazionale ed Internazionale.
LA I.K.F.
* Opera a carattere Regionale, Nazionale, Internazionale.
LA I.K.F.
RICONOSCE IL KARATE IN TRE SETTORI:
* Settore olimpico e sportivo
* Settore tradizionale di stile
* Settore karate contact
Art. 2 - DEI SOCI
Fanno parte come soci permanenti, coloro che hanno promosso la nascita della I.K.F. ( International karate federation ), essi sono chiamati a vigilare sul buon andamento della stessa.
Art. 3 - DELLE ADESIONI
* Possono aderire alla I.K.F. tutti i Club che ne faccino richiesta, l'iscrizione non può essere superiore ad anni uno che va dal 1^ settembre al 31 dicembre dell'anno successivo è può essere rinnovabile.
* L'adesione viene considerata valida previo versamento del contributo associativo, la stessa deve essere indirizzata alla Segreteria Generale.
* Le eventuali richiesta ad organizzare manifestazioni sportive da parte dei club deve essere fatta direttamente dal presidente e responsabile del club alla sede della segreteria della I.K.F. che potrà essere sia in cartacea o via e-mail, la richiesta dovrà contenere:
Luogo e data di svolgimento – quota presunta di atleti e club partecipanti - categorie e classi degli atleti – tipo di manifestazioni ( esempio: gara promozione o camp. Regionale – camp. Nazionale – camp. UE – titolo UE – titolo mondiale. Per quanto riguarda le competizioni con premiazioni in denaro, si consulti il regolamento atleti all'articolo 5 alla voce premiazione in denaro.
Art. 4 - CESSATA ADESIONE
* I club con gli atleti cessano di aderire alla I.K.F. per mancato rinnovo dell'adesione o per mancato contributo della quota associativa o per provvedimento disciplinare.
Art. 5 - ELEZIONE DEI COORDINATORI
Coordinatore Regionale :
* il Coordinatore Regionale viene eletto dai Club della stessa Regione purché in regola per l'anno in corso all'adesione alla I.K.F. è che dura in carica in quadriennio Olimpico.
La sua decadenza avviene per dimissioni, motivi disciplinari o per comportamenti ritenenti non aderenti al carattere sportivo, comportamentale e discriminatorio nei confronti di atleti, dirigenti o altre persone anche in forma razzista , eventuali provvedimento dovranno essere emanati dalla segreteria generale della I.K.F. e firmati dal suo responsabile.
Coordinatore Nazionale il Coordinatore nazionale viene eletto dai coordinatori Regionali della stessa nazione
* i Coordinatori nazionali possono, nelle regioni prive di Coordinatore, nominare un coordinatore di sua fiducia.
* il Coordinatore regionale o nazionale dura in carica un quadriennio Olimpico.
La sua decadenza avviene per dimissioni, motivi disciplinari, comportamenti non aderenti al carattere sportivo, comportamento discriminatorio nei confronti di atleti, dirigenti o altre persone anche in forma razzista, eventuali provvedimento dovranno essere emanati dalla segreteria generale della I.K.F. e firmati dal suo responsabile.
Coordinatore Internazionale viene eletto dai Coordinatori Nazionali in mancanza di ciò viene nominato dal responsabile permanente della I.K.F.
* La figura di Coordinatore Internazionale assume l'immagine generale della I.K.F. il candidato dovrà essere scelto tra quelle persone con capacità organizzative e possibilmente conoscitore del karate in generale.
* il Coordinatore Internazionale può nominare, dove siano inesistenti, Coordinatori nazionale e regionali nonché nominare commissioni tecniche e disciplinari, il Coordinatore Internazionale dura in carica un quadriennio Olimpico.
* il Coordinatore Internazionale può rimuovere, per gravi fatti accertati come precedentemente sopra citato.
Il coordinatore Internazionale potrà essere sfiduciato e rimosso da almeno 50% +1 dei Coordinatori Nazionali per scarso interessamento versa la I.K.F. , per motivi delittuosi, la sua decadenza potrà avviene anche per dimissioni, motivi disciplinari o per comportamenti ritenenti non aderenti al carattere sportivo, comportamento discriminatorio nei confronti di atleti, dirigenti o altre persone anche di carattere razzista, eventuali provvedimento dovranno essere emanati dalla segreteria generale della I.K.F. e firmati dal suo responsabile.
* Ogni provvedimento dei coordinatori per essere valido dovrà essere tempestivamente comunicato, tramite lettera, alla direzione generale I.K.F. (International Karate Federation) che provvederà all'approvazione o alla non approvazione, il verdetto dovrà essere redato con la motivazione.
Art. 6 - DELLE RESPONSABILITÀ
* La I.K.F. International Karate Federation declina ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi inconveniente potesse verificarsi in sede ai Club o durante le manifestazioni sportive organizzate dai club, i Club sono direttamente loro responsabili di fronte ai propri soci atleti.
* Eventuali procedimenti disciplinare nei confronti dei soci atleti, vanno , se richiesta, definiti in sede di giustizia sportiva composta all'interno della I.K.F.
* La I.K.F. diffida e vieta categoricamente l’organizzazioni di manifestazioni sportive sotto la sigla I.K.F. senza avere richiesto ed ottenuto il nullaosta per l’organizzazione. Si vieta, anche, l’utilizzo del marchio I.K.F. previa autorizzazione.
* I trasgressori potranno essere perseguiti per via legali per appropriazione di marchio.
Art.7 - DEL SOSTEGNO
* La I.K.F. trova le sue risorse amministrative attraverso le quote associative dei club - quote volontarie o dei soci sostenitori o altre donazioni.
Art.8 - DELLE MODIFICHE
* Lo STATUTO, potrà essere modificato su richiesta dei responsabili Regionali -Nazionali o Internazionali con almeno il 50% + 1 degli aventi diritto di voto.